IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto rettorale 3 dicembre 1990 relativo alle "Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova" - scuola di specializzazione in archeologia; Accertato che nell'art. 609, secondo comma, dell'ordinamento di detta scuola e' stato erroneamente scritto: "dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592"; Visto il telex n. 2354 del 17 luglio 1991 con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato l'emissione del presente decreto rettorale di rettifica; Decreta: Al decreto rettorale 3 dicembre 1990, art. 609, secondo comma, indicato in premessa e' apportata la seguente rettifica: "dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592". Genova, 24 luglio 1991 Il rettore