IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,  approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto   il   decreto   rettorale  3  dicembre  1990  relativo  alle
"Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova" -
scuola di specializzazione in archeologia;
  Accertato che nell'art. 609,  secondo  comma,  dell'ordinamento  di
detta  scuola e' stato erroneamente scritto: "dell'art. 382 del testo
unico 31 agosto 1983, n. 1592";
  Visto il telex n. 2354 del 17 luglio 1991 con il quale il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ha
autorizzato l'emissione del presente decreto rettorale di rettifica;
                              Decreta:
  Al  decreto  rettorale  3  dicembre  1990, art. 609, secondo comma,
indicato in premessa e' apportata la seguente rettifica:
   "dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".
    Genova, 24 luglio 1991
                                                           Il rettore